1. Il divieto di cui all'articolo 85 del testo unico di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applica a coloro che sono in possesso della tessera rilasciata dalla Commissione regionale per il riconoscimento di genere, ai sensi del comma 5 dell'articolo 6 della presente legge.