Art. 11.
(Inapplicabilità del divieto di comparire mascherato in luogo pubblico).

      1. Il divieto di cui all'articolo 85 del testo unico di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applica a coloro che sono in possesso della tessera rilasciata dalla Commissione regionale per il riconoscimento di genere, ai sensi del comma 5 dell'articolo 6 della presente legge.